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Chi può essere socio

Ammissibilità a socio ( Art. 6 Statuto Sociale )

Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

É fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Limitazioni all'acquisto della qualità di socio ( Art. 7 Statuto Sociale )

a) siano interdetti, inabilitati, falliti;
b) non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Procedura di ammissione a socio ( Art. 8 Statuto Sociale )

Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, provvede immediatamente alla comunicazione all'interessato della delibera di ammissione e all'annotazione di quest'ultima nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.


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